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La nostra Costituzione. L’articolo 33

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Il legame tra giustizia sociale e libertà è oggi più che mai reale, l’esigenza di sopprimere la disuguaglianza, lo sfruttamento, l’oppressione è possibile attraverso l’attuazione di riforme particolari dell’economia e della società inserite in un preciso programma politico. Ma cos’è la libertà? Definirlo è decisamente complicato, considerando la complessità del significato stesso del termine. Filosofi, studiosi, storici si sono cimentati per farlo e sono emersi diversi orientamenti: religioso, politico, spirituale, intellettuale…Una cosa però risulta comune: da qualsiasi punto di vista si analizzi il concetto si approda sempre alla libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione.

Nell’articolo in questione si prende in esame uno dei concetti base per la formazione stessa dell’individuo, quello della libertà d’insegnamento, che è possibile definire come la libertà di professare teorie considerate utili e corrette secondo il metodo che viene ritenuto più opportuno al fine di indirizzare il discente nello sviluppo della cultura, dell’arte e della ricerca scientifica e tecnica. Fondamentale è che nell’articolo si riconosce a chi insegna autonomia individuale senza vincoli di ordine politico, religioso e ideologico. L’unico limite all’attività didattica è giustamente il rispetto della libertà di opinione dell’alunno, aspetto importantissimo perché l’insegnamento è il mezzo per far evolvere, sviluppare, promuovere le qualità dei giovani, secondo le loro peculiarità e predisposizioni naturali.

La Repubblica ha dunque una grossa responsabilità istituzionale, deve dettare le norme generali sull’istruzione e deve istituire scuole per tutti gli ordini e gradi. Precisazione strettamente legata alla frase successiva relativa al diritto di istituire scuole da parte di enti e privati. Questo attribuisce ancora più valore alla responsabilità istituzionale della Repubblica relativamente all’istruzione come sviluppo della persona umana, ma non riserva la sua gestione soltanto allo stato. La Costituzione garantisce quindi il pluralismo del sistema educativo.

Di fatto abbiamo: da una parte la libertà d’insegnamento, dall’altra la libertà della scuola, cioè da parte di privati di istituire scuole con particolari orientamenti educativi, culturali e religiosi. Questo potrebbe entrare in conflitto con ciò che viene affermato precedentemente circa l’autonomia individuale dell’insegnante, ma a quest’ultimo rimane comunque la libertà di accettare o meno l’incarico che gli viene offerto.

Per quanto riguarda il diritto dell’alunno e della sua famiglia invece rimane la possibilità di ricevere una formazione culturalmente indirizzata oppure di frequentare, fino agli ordini e gradi più elevati scuole o istituzioni di educazione senza precisi orientamenti .

“Per me libertà e giustizia sociale costituiscono un binomio inscindibile, non vi può essere vera libertà senza la giustizia sociale, come non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà” Sandro Pertini

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